Piano Casa

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Friuli Venezia Giulia: il Piano casa è legge

Friuli Venezia Giulia: il Piano casa è legge

È stato approvato dalla Commissione lavori pubblici e ambiente, con qualche modifica, il testo del “Codice regionale dell’edilizia”.

Le disposizioni che derogano agli strumenti urbanistici comunali e dispongono interventi di ampliamento volumetrico e ristrutturazione sono confluite in un unico capo, il VII. La norma avrà una durata di 5 anni rispetto al testo precedente, che non prevedeva alcun limite di tempo. Tutti i lavori dovranno iniziare entro questo periodo. 
Destinatari degli interventi sono gli edifici a destinazione in tutto o in parte residenziale, alberghiera, ricettivo complementare e direzionale. 
È consentita anche la ristrutturazione degli edifici rustici annessi alle residenze agricole, che dopo l’intervento devono cambiare la destinazione d’uso in residenza agricola. 
Sono consentiti ampliamenti fino al 35%, per un massimo di 200 metri cubi. Gli interventi possono derogare ai limiti di distanze minime e altezze massime, possibilità non ammessa nei centri storici, ma non possono portare all’aumento delle unità immobiliari. 

Possibili le sopraelevazioni fuori dai centri storici, che non devono superare i 6 metri, pari a due piani. In questo caso è ammesso l’aumento delle unità abitative, a patto che siano rispettati i parametri sull’aerazione e la luminosità e dopo una pronuncia favorevole da parte delle autorità di tutela del vincolo. 

È possibile inoltre recuperare i sottotetti a fini abitativi in concomitanza di interventi di ristrutturazione e restauro, ma non si può invece aumentare le unità abitative e nemmeno modificare la  sagoma dell’edificio.

Impossibile derogare alle norme per la tutela dei beni culturali e del paesaggio, nonché alle disposizioni sulla sicurezza antisismica e antincendio. Le misure non si possono applicare su edifici oggetto di interventi edilizi abusivi, i cui procedimenti sanzionatori non siano stati conclusi entro il 30 settembre 2009, e aree a inedificabilità assoluta.  

Promosse le zone omogenee D, che ammettono l’ampliamento di edifici o unità immobiliari esistenti fino al 35% per un massimo di mille metri quadrati, nel rispetto delle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici. Consentito anche l’aumento attraverso la realizzazione di solai interpiano. 
 
Secondo le nuove disposizioni è consentita la sostituzione edilizia negli ambiti sottoposti a pianificazione attuativa. I comuni possono stipulare convenzioni per la sostituzione di edifici non coerenti con le caratteristiche storiche, architettoniche, paesaggistiche e ambientali. 

Nel Friuli le possibilità di ampliamento coinvolgeranno in modo uniforme tutta la regione. Non è infatti previsto per le amministrazioni municipali il potere di limitare l’applicazione delle misure sul proprio territorio. I comuni, inoltre, non saranno più tenuti al controllo preventivo.

Grazie a un inquadramento sistematico delle attività di edilizia libera, sarà sufficiente la Dia per manutenzioni ordinarie, rimozione delle barriere architettoniche, installazione di pannelli solari e fotovoltaici, realizzazione di pertinenze fino al 10% della volumetria esistente ed entro i 100 metri cubi. Le tettoie non potranno superare i 20 metri quadri.

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