Sicurezza
Abbigliamento e DPI
Sistemi di certificazione dei Dpi
In collaborazione con la rivista Progetto Sicurezza di Maggioli Editore, proponiamo un approfondimento dell’arch. Paola Antoniotti sul tema dei sistemi di certificazione dei dispositivi di protezione individuale in cantiere.
I sistemi di certificazione sono differenti per le tre categorie, per i Dpi di prima categoria non è previsto l'obbligo di far ricorso a un organismo notificato ma il fabbricante deve seguire alcune procedure. Per poter compilare la dichiarazione di conformità che dovrà accompagnare il prodotto, deve predisporre sotto la sua diretta responsabilità, la documentazione tecnica e la nota informativa previste dal decreto. La valutazione e la scelta dei riferimenti tecnici da impiegare e l'assicurazione del rispetto dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza sono di competenza unicamente del fabbricante.
Tutta la documentazione e i campioni predisposti devono essere depositati e conservati in modo da risultare disponibili, in qualsiasi momento, per eventuali verifiche da parte delle autorità incaricate della vigilanza.
Con l'apposizione della marcatura Ce sul modello, il fabbricante si impegna anche a garantire il mantenimento nel tempo di tutte le caratteristiche del prodotto dichiarate nella documentazione tecnica.
Per i Dpi di seconda categoria è previsto il rilascio dell'attestato di certificazione da parte di un organismo di certificazione notificato il quale deve effettuare una verifica tecnica su un sufficiente numero di esemplari del modello di cui si chiede la certificazione. La procedura prevede, inoltre, la approvazione, sempre da parte dell'organismo notificato, dei contenuti della documentazione tecnica del prodotto e della nota informativa del fabbricante, nonché l'accertamento del possesso almeno dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza. La domanda di certificazione Ce deve essere presentata dal fabbricante o da un suo rappresentante residente nella Comunità europea. L'organismo di certificazione provvede a verificare la rispondenza tra i prodotti presentati e la relativa documentazione tecnica. Se l'esito della procedura, prove tecniche comprese, è positivo, al fabbricante viene rilasciato l'attestato di certificazione. Il dossier tecnico completo, comprensivo di campioni e prototipi, deve essere conservato integro e a disposizione dell'amministrazione di vigilanza per dieci anni dalla commercializzazione del Dpi.
Per i Dpi di terza categoria è l'unico caso in cui la marcatura Ce può diventare anche sinonimo di garanzia di qualità. Il fabbricante può scegliere tra il controllo del prodotto finito o il controllo del sistema di qualità. Nel primo caso il fabbricante sottopone il proprio prodotto, con procedura simile a quella prevista per i Dpi di seconda categoria, alla verifica tecnica dell'organismo di certificazione notificato e adotta tutte le misure necessaire per garantire l'omogeneità della produzione e la corrispondenza dei Dpi con il modello descritto nell'attestato di certificazione. Tali misure devono comprendere anche l'ispezione finale dei Dpi e le prove necessarie. L'organismo di controllo, deve verificare che i processi produttivi siano tali da garantire la continuità della qualità e, con verifiche effettuate almeno una volta l'anno senza preavviso, accertare che venga garantita la conformità dei Dpi ai requisiti essenziali eseguendo tutte le prove necessarie allo scopo.
Il controllo del sistema di qualità, invece, presuppone che la struttura produttiva del fabbricante disponga di un sistema di qualità approvato da un organismo di certificazione che provvede periodicamente a verificare che lo stesso sistema rimanga adeguato ed efficace.
Naturalmente l'organismo di certificazione, nel rilasciare l'approvazione, verifica che il sistema di qualità sia idoneo per garantire la rispondenza dei Dpi ai requisiti essenziali e/o alle norme.
In questo caso l'organismo di certificazione si limita ad effettuare tutte le verifiche e le prove necessarie all'atto della domanda di certificazione.
Almeno annualmente deve essere fatta una verifica del sistema di qualità aziendale per accertare che continui ad essere in grado di garantire la qualità del prodotto.
Per tutti i Dpi, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, è prevista la compilazione della dichiarazione di conformità Ce che consiste in una dichiarazione, il cui fac-simile è riportato nell'allegato del decreto, da effettuare prima della commercializzazione e da allegare alla documentazione tecnica del modello con la quale il fabbricante attesta che gli esemplari prodotti sono conformi alle disposizioni della direttiva stessa e che gli permette poi di procedere alla marcatura Ce sul Dpi.
- Gestione e manutenzione dei Dpi di cantiere, dell’arch. Paola Antoniotti
- Conservazione dei Dpi di cantiere, dell’arch. Paola Antoniotti
- Obblighi dei fabbricanti e degli utilizzatori dei Dpi, dell’arch. Paola Antoniotti
- Scadenza dei Dpi, dell’arch. Paola Antoniotti
Per ulteriori informazioni
www.stant.it
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