Centri di Trasformazione dell’acciaio: a chi rivolgersi per far costruire ed installare opere strutturali in acciaio come le scale di emergenza?
Precedentemente all’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche per le costruzioni, di cui al d.m. 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche delle costruzione, chiunque poteva lavorare conto terzi l’acciaio, presso uno stabilimento, presso un’officina e fornirlo in cantiere. Dal luglio del 2009 non è più così, e non è più così semplice. Probabilmente sono ancora in molti a non sapere chi siano i “Centri di trasformazione degli acciai” citati nel decreto. Proponiamo un interessante articolo di Raffaello Dellamotta dell’Istituto Giordano. Questo approfondimento è stato tratto dal nuovo numero della e-zine La Lente, scaricabile gratuitamente sul sito dell’Istituto Giordano a questo link.
Effettivamente “Centri di trasformazione degli acciai” è una terminologia di recente definizione con la quale però, tutti coloro che devono costruire, o per lo meno la maggioranza di questi, si devono rapportare. Infatti, i Centri di trasformazione degli acciai non sono solo i presagomatori del tondino per c.a. ma bensì le molteplici aziende presenti nella filiera delle costruzioni che operano nella carpenteria metallica strutturale. Dall’artigiano fabbro alle officine maggiormente strutturate per la realizzazione di complesse opere civili, industriali e stradali.
Cosa cambia con l’entrata in vigore delle nuove Norme tecniche
Con le nuove Norme tecniche per le costruzioni, pubblicate sulla G.U.R.I. del 4 febbraio 2008, vengono specificati compiti e funzioni di tale attività che troviamo definita al paragrafo 11.3.1.7: “Si definisce Centro di trasformazione in impianto esterno alla fabbrica e/o al cantiere, fisso o mobile, che riceve dal produttore di acciaio elementi base (barre o rotoli, reti, lamiere o profilati, profilati cavi ecc.) e confeziona elementi strutturali direttamente impiegabili in cantiere, pronti per la messa in opera o per successive lavorazioni”.
Questi Centri, per poter operare secondo il dettato normativo, devono seguire una determinata procedura e farsi attestare dal Servizio Tecnico Centrale (STC) del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, come cita il decreto: “I centri di trasformazione sono tenuti a dichiarare al Servizio Tecnico Centrale la loro attività, indicando l’organizzazione, i procedimenti di lavorazione, le massime dimensioni degli elementi base utilizzati, nonché fornire copia della certificazione del sistema di gestione della qualità che sovrintende al processo di trasformazione. Ogni centro di trasformazione dovrà inoltre indicare un proprio logo o marchio che identifichi in modo inequivocabile il centro stesso. Il Servizio Tecnico Centrale attesta l’avvenuta presentazione della dichiarazione di cui sopra.”
Se si è privi di questa attestazione è vietato lavorare e fornire acciaio strutturale in cantiere. Il paragrafo 11.3.1.7 riguardante i Centri di trasformazione termina con gli impegni in capo al DL e al Collaudatore delle opere dove viene imperativamente riportato che “Il Direttore dei lavori è tenuto a verificare quanto sopra ed a rifiutare le eventuali forniture non conformi, ferme restando le responsabilità del Centro di Trasformazione. Della documentazione di cui sopra dovrà prendere atto il collaudatore, che riporterà nel Certificato di collaudo, gli estremi del Centro di trasformazione che ha fornito l’eventuale materiale lavorato”.
È quindi evidente che, se una pubblica amministrazione - ma anche il privato - nel caso in cui debba appaltare opere strutturali in acciaio di carpenteria metallica (riprendiamo l’esempio di testa delle scale di emergenza, ma anche capannoni, coperture, ecc.) nella procedura di affidamento della fornitura, deve verificare l’esistenza dell’attestazione rilasciata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per quella determinata officina. Solo poche settimane or sono abbiamo assistito con dispiacere al rifiuto in cantiere da parte del Direttore dei lavori, della fornitura di ben 4 scale di emergenza da installarsi in una scuola, poiché l’officina che le ha costruite non era in regola con l’attestazione ministeriale, seppur in presenza di regolare contratto di fornitura stipulato.
Articolo di Raffaello Dellamotta (r.dellamotta@giordano.it)
Sul numero de La Lente (clicca qui per il download gratuito) in cui compare questo articolo si tratta anche di:
- Acustica: è ancora in vigore il d.p.c.m. 5 dicembre 1997 sui requisiti acustici passivi degli edifici? di Roberto Baruffa
- Sicurezza degli edifici: approccio metodologico per una corretta indagine conoscitiva di Gianluca Ferraiolo
- Porte esterne lungo le vie di fuga: Marcatura in SAC 1 di Salvatore Caronia
- Accessori per serramenti: obbligatoria la sostituzione dei maniglioni antipanico non marcati CE di Salvatore Caronia
- Il certificato obbligatorio prevenzione incendi: la certificazione dei materiali già installati in attività di Gianluigi Baffoni
Questo articolo è stato inserito il 01/06/2011 nella categoria Cantieri e materiali - Strutture, letto 957 volte
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