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Annullato il decreto ascensori dal T.A.R. Lazio

Annullato il decreto ascensori dal T.A.R. Lazio

Il T.A.R. del Lazio, accogliendo un ricorso della Confedilizia, ha annullato il decreto del Ministero dello sviluppo economico del 23 luglio dello scorso anno che imponeva una verifica straordinaria degli ascensori installati e messi in esercizio prima del 1999, dichiarando il provvedimento “illegittimo sotto tutti i profili”.


La sentenza sottolinea che il decreto “impone ai privati proprietari pesanti prestazioni personali e patrimoniali al di fuori di qualsiasi prescrizione legislativa e soprattutto lascia ampio spazio nella loro individuazione ad una associazione privata (l’UNI), alle cui libere determinazioni, assunte nel tempo e finalizzate ad un continuo adeguamento delle tecniche di valutazione dei rischi degli impianti, da essa imposte, dipende la loro progressiva quantificazione e i vantaggi economici che l’associazione ne ricava”.

La riprova della “anomala e ingiustificata posizione di vantaggio che a essa si è ritenuto di assicurare, in danno dei proprietari – si legge anche nella sentenza – è già nell’obbligo fatto ai privati proprietari di acquisire, ad un prezzo esoso, limitatamente ad una sola copia del cartaceo recante il testo delle norme tecniche da osservare ed «ad esclusivo uso del cliente», la licenza da parte dell’UNI ad utilizzare la normativa tecnica da essa predisposta, di cui è ritenuta proprietaria e che per questa ragione non è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, come sarebbe doveroso per ogni normativa che alla collettività si impone di applicare”.

La sentenza evidenzia, ancora, che “l’ordinamento vigente già impone ai proprietari di immobili dotati di ascensori due verifiche annuali e una straordinaria ad opera di tecnici specializzati ed autorizzati, con i relativi costi di non limitato livello”. Per effetto del decreto impugnato, “a detto sistema, niente affatto abrogato ma tuttora vigente e cogente ora se ne sovrappone un altro motivato con riferimento alla migliore qualità che garantirebbero le tecniche UNI, come se la loro applicazione non potesse essere imposta ai tecnici che effettuano i primi controlli”.

In sostanza – concludono i giudici ammmistrativi – “si mantiene in piedi un sistema, della cui efficacia si dubita, ma che obbliga i suoi operatori a segnalare immediatamente eventuali difetti dell’ascensore ai relativi proprietari perché provvedano ad eliminarli, e ad esso se ne sovrappone un altro, che introduce un’ulteriore verifica. Il primo controllore è controllato dal secondo, senza che sia neppure stabilito, in caso di esiti diversi, a quale dei due i privati proprietari devono conformarsi”.

T.A.R. Lazio, sez. III ter, sentenza del 1° aprile 2010

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Questo articolo è stato inserito il 09/04/2010 nella categoria Macchine e attrezzature - Tendenze e news, letto 596 volte



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