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SISTRI: nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti

SISTRI: nuovo sistema per la tracciabilità dei rifiuti

Lo scorso 14 gennaio è entrato in vigore il decreto ministeriale 17 dicembre 2009 (Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009).


Il nuovo sistema per il controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sostituirà gradualmente il formulario per il trasporto dei rifiuti, il registro di carico e scarico e il modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
Per quanto riguarda le imprese edili, il SISTRI non si applica ai materiali non pericolosi derivanti dall`attività di demolizione e costruzione.

Sono obbligati ad aderire al SISTRI, infatti, i soggetti che fino ad oggi hanno dovuto tenere il registro di carico e scarico e presentare il MUD ai sensi degli articoli 189 e 190 del d.lgs. 152/2006: coloro che effettuano a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, commercianti ed intermediari senza detenzione, imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi, imprese ed enti produttori iniziali non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali (art. 184, comma 3, lettere c), d) e g)) con oltre di dieci dipendenti.

Il decreto, inoltre, stabilisce che possono aderire al SISTRI su base volontaria le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da attività diverse da quelle di cui all`art. 184, comma 3, lettere c), d) e g) del d.lgs. 152/2006, vale a dire, tra gli altri, anche i produttori di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavo di cui all`art. 184, comma 3 lettera b) del Codice dell`ambiente (art. 1 comma 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2009).Le imprese edili, quindi, non sono tenute ad aderire al SISTRI, per la produzione di rifiuti non pericolosi derivanti dallo svolgimento della attività di demolizione e costruzione.
Non sussiste obbligo di adesione neanche per chi effettua attività di trasporto in conto proprio di materiali non pericolosi (l'adesione è volontaria).

Fonte Aniem

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Questo articolo è stato inserito il 26/02/2010 nella categoria Cantieri e materiali - Tendenze e news, letto 3977 volte



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