Scheda trasporto - Note operative e istruzioni per l'uso
Il decreto legislativo 214/2008, modificando il d.lgs. 286/2005 recante “Disposizioni per il riassetto normativo di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasporto”, ha introdotto l’articolo 7 bis con il quale è stato istituito la c.d. Scheda di Trasporto.
Si tratta di un documento di “tracciabilità della merce” in grado di identificare i soggetti coinvolti nella filiera del trasporto (vettore, committente, caricatore e proprietario della merce) e costituisce una documentazione idonea per l’accertamento delle responsabilità nei confronti di questi soggetti.
Per uniformare le procedure di compilazione, conservazione e controllo della Scheda di Trasporto, il Ministero dell’interno, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, ha emanato una circolare esplicativa, di cui forniamo tutti i contenuti e la versione integrale.
Modello e contenuto della scheda di trasporto
Il documento deve contenere:
a) i dati dell’impresa che rappresenta il vettore del trasporto, in particolare la denominazione dell’impresa di trasporto, l’indirizzo e la sede dell’azienda, la partita Iva e il numero di iscrizione all’Albo degli autotrasportatori.
b) i dati del committente (denominazione, indirizzo, sede e partita Iva)
c) i dati del soggetto caricatore (denominazione, indirizzo, sede e partita Iva)
d) i dati del proprietario della merce. Le generalità di questo soggetto, e dei dati che lo riguardano, devono essere riportati sulla scheda di trasporto quando, in relazione alla tipologia e alle modalità di trasporto, il committente sia in grado di individuare questo soggetto prima dell’inizio del viaggio. In caso contrario, il committente è tenuto ad annotare, nello spazio destinato a “eventuali dichiarazioni”, le ragioni che hanno reso impossibile l’indicazione del proprietario della merce al momento dell’inizio del trasporto
e) i dati relativi alla merce trasportata (caratteristiche merceologiche, eventuale caratteristiche degli imballaggi, quantità, luogo di carico e scarico).
È importante sottolineare che il contenuto del modello di “Scheda di Trasporto” che è allegata al decreto è tassativo ma non vincolante per quanto riguarda aspetto e forma e caratteristiche dello stampato. Perciò il documento può essere elaborato graficamente per modificarne l’aspetto esteriore o le dimensioni rispetto al modello base.
La scheda di trasporto può contenere anche eventuali istruzioni fornite al vettore dal committente, dal proprietario delle merci o dal caricatore. Se queste istruzioni sono presenti, la scheda di trasporto costituisce un documento idoneo a valutare il rispetto delle norme in materia di sicurezza stradale.
Documento alternativi o equipollenti alla Scheda di trasporto
Il documento di trasporto può essere sostituito dal contratto di trasporto o da altri documenti equivalenti, per esempio il contratto di trasporto (documento alternativo), la lettera di vettura internazionale CMR (documento equipollente) , i documenti doganali (documento equipollente), il documento di cabotaggio di cui al d.P.R. 14 agosto 1996, n. 472 (documento equipollente).
Modalità di compilazione
La Scheda di Trasporto deve essere compilata e sottoscritta a cura del committente o di un suo delegato, ad eccezione del vettore, prima dell’inizio del trasporto. Qualora, dopo l’inizio del trasporto, si verifichino variazioni della merce trasportata, del luogo di scarico o di qualche altro elemento, il vettore o il conducente possono intervenire sul documento, annotando le variazioni nell’apposito spazio riservato alle “osservazioni varie”. In nessun caso, invece, potranno essere cancellate o manomesse le indicazioni originariamente apposte sul documento da parte del committente o di un suo delegato.
Il documento deve essere conservato in originale, a cura del vettore o del conducente, a bordo del veicolo adibito al trasporto di cose per conto terzi per tutta la durata del trasporto.
Esenzioni
Sono esenti all’obbligo di compilazione e conservazione della Scheda di Trasporto i veicoli che effettuano trasporti in conto proprio e quelli espressamente esclusi dal campo di applicazione della legge 6 giugno 1974, n. 298, ai sensi dell’articolo 30.
Sono anche esenti dall’obbligo di tenuta del documento anche i trasporti di collettame effettuati per conto terzi.
Sanzioni
Il committente, o chiunque non compila la scheda di trasporto, o la altera, o la compila in modo incompleto o non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 600 a 1.800 euro.
Chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto, non porta a bordo del veicolo la scheda di trasporto ovvero, in alternativa, copia del contratto in forma scritta, od altra documentazione equivalente, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 40 euro a 120 euro.
All'atto dell'accertamento della violazione, è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che verrà restituito solo dopo che sia stata esibita la scheda di trasporto, ovvero copia del contratto redatto in forma scritta, od altra documentazione equipollente. In caso di mancata esibizione dei documenti entro il termine di 15 giorni successivi all'accertamento della violazione, l'ufficio dal quale dipende l'organo accertatore, provvede all'applicazione della sanzione di cui al comma 4 dell'art. 7 bis del d.lgs. 286/2005 ( pagamento di € 600 fino a € 1800)
Circolare interpretativa – Disposizioni operative per la corretta compilazione del documento e per il suo controllo
Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 30 giugno 2009, Approvazione della scheda di trasporto
Autotrasporti - Al via la scheda di trasporto
Questo articolo è stato inserito il 30/07/2009 nella categoria Macchine e attrezzature - Veicoli, letto 17669 volte
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